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Certificato di prevenzione incendi (CPI)

Scopri tutto sul Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): cos'è, chi ne ha bisogno, e come ottenere l'Attestato. Leggi le sanzioni per la mancata richiesta o false dichiarazioni.
Indice dei contenuti

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un Documento che attesta che l’azienda in esame rispetti la Normativa Prevenzione Incendi vigente e viene rilasciato a seguito di verifica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Non tutte le aziende sono soggette a CPI. Infatti, questo Documento è previsto per le realtà citate nell’Allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 151 del 1° agosto 2011, composto da una lista di 80 attività considerate a maggior rischio in caso d’incendio.

DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI NON ESAUSTIVI DI ATTIVITÀ SOGGETTE A CPI:

  • Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio;
  • Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori- distributori rimovibili di carburanti liquidi;
  • Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti;
  • Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 Kg;
  • Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 Kg;
  • Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 Kg;
  • Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiore a 5.000 Kg;
  • Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche con quantitativi in massa superiori a 5.000 Kg;
  • Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;
  • Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq;
  • Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico- alberghiere con oltre 25 posti-letto;
  • Asili nido con oltre 30 persone presenti;
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/ o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti-letto;
  • Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi;
  • Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 Kg;
  • Autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva superiore a 3000 mq.

COME COMPORTARSI SE SI È SOGGETTI A CPI?

Qualora la vostra attività risulti soggetta a CPI, occorre presentare richiesta dell’Attestato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima dell’inizio dell’attività mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Il Certificato deve essere rinnovato ogni 5 anni in assenza di variazioni (modifiche strutturali, variazione delle sostanze pericolose, nuovi locali e modifica delle condizioni di sicurezza).

In caso di variazioni occorre avviare nuovamente le procedure di cui sopra.

SANZIONI PENALI

In caso di mancata richiesta di rilascio o di rinnovo CPI:

  • arresto fino ad un anno;
  • ammenda da € 258 a € 2.582.

In caso di false dichiarazioni o di certificazioni non veritiere:

  • arresto fino a tre mesi;
  • ammenda da € 103 a € 516.

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