La formazione (e l’addestramento) sono necessari per tutte le attrezzature di lavoro non solo per il muletto, le piattaforme elevabili, le gru, gli escavatori e gli altri macchinari per i quali vige l’obbligo di un corso stabilito per legge.
L’Accordo Stato Regioni Attrezzature
L’Accordo Stato Regioni Attrezzature, ha introdotto obbligo di partecipazione a corsi specifici ma solo per alcune attrezzature, stabilendone la durata, i contenuti, i requisiti del docente e dell’Ente formatore.
CIO’ NON TOGLIE tuttavia L’OBBLIGO PER DATORE DI LAVORO DI PROVVEDERE comunque ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CIRCA L’UTILIZZO DI ALTRE ATTREZZATURE anche se NON CONTEMPLATE NELL’ACCORDO.
Molti mi chiedono per esempio se per il carroponte occorra il corso di formazione.
La risposta è che il corso di formazione deve essere fatto in tutti i casi in cui sono richieste conoscenze e capacità professionali, senza le quali il lavoratore sarebbe esposto ad un rischio troppo alto.
Esempi di attrezzature per le quali serve comunque la formazione:
- carro a ponte
- cannello ossiacetilenico
- saldatrice
- flessibile
- macchine per la panificazione
- macchine tessili
- macchine per la lavorazione del legno
- macchine per la lavorazione del ferro
- macchine per la lavorazione della plastica
- Attrezzature per giardinieri
- Attrezzature da cantiere
- Macchine per lavorazioni stradali
- Etc..
Cosa indica il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/08?
Leggiamo insieme un estratto del Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/08, già chiaro per questo aspetto:
art. 71:Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati
Quindi è dovere del datore di lavoro assicurarsi che l’uso delle attrezzature pericolose sia esclusivo di chi abbia ricevuto informazione, formazione e addestramento* adeguati.
* art. 2:
addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
Notate come l’addestramento consideri non solo attrezzature ma anche macchine, impianti, sostanze e dispositivi.
art. 37
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Generalmente il datore di lavoro è considerato persona esperta e con esperienza nell’utilizzo corretto di attrezzature, macchinari, sostanze e dispositivi…
In conclusione
Il datore di lavoro deve provvedere a informare, formare e addestrare il personale che si appresta a svolgere un lavoro che, per sua natura, presenta dei rischi specifici o particolari anche se non esistono corsi di formazione stabiliti per legge come per altre attrezzature.
Sarà sua cura organizzare una formazione adeguata in relazione ai rischi valutati nella sua attività, alle sue conoscenze e a quelle dei lavoratori.
Ricordiamo che la formazione e l’addestramento devono avere essere tracciabili e attestabili con prove documentali (verbali o registri di presenza, citazione dei contenuti e argomenti del corso, esercitazioni, test finale di apprendimento).
