Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un Documento che attesta che l’azienda in esame rispetti la Normativa Prevenzione Incendi vigente e viene rilasciato a seguito di verifica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Non tutte le aziende sono soggette a CPI. Infatti, questo Documento è previsto per le realtà citate nell’Allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 151 del 1° agosto 2011, composto da una lista di 80 attività considerate a maggior rischio in caso d’incendio.
DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI NON ESAUSTIVI DI ATTIVITÀ SOGGETTE A CPI:
- Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio;
- Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori- distributori rimovibili di carburanti liquidi;
- Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti;
- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 Kg;
- Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 Kg;
- Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 Kg;
- Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiore a 5.000 Kg;
- Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche con quantitativi in massa superiori a 5.000 Kg;
- Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;
- Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq;
- Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico- alberghiere con oltre 25 posti-letto;
- Asili nido con oltre 30 persone presenti;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/ o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti-letto;
- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi;
- Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 Kg;
- Autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva superiore a 3000 mq.
COME COMPORTARSI SE SI È SOGGETTI A CPI?
Qualora la vostra attività risulti soggetta a CPI, occorre presentare richiesta dell’Attestato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima dell’inizio dell’attività mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Il Certificato deve essere rinnovato ogni 5 anni in assenza di variazioni (modifiche strutturali, variazione delle sostanze pericolose, nuovi locali e modifica delle condizioni di sicurezza).
In caso di variazioni occorre avviare nuovamente le procedure di cui sopra.
SANZIONI PENALI
In caso di mancata richiesta di rilascio o di rinnovo CPI:
- arresto fino ad un anno;
- ammenda da € 258 a € 2.582.
In caso di false dichiarazioni o di certificazioni non veritiere:
- arresto fino a tre mesi;
- ammenda da € 103 a € 516.
