Per legge, è il datore di lavoro a doversi assumere le responsabilità in termini di sicurezza, con particolare attenzione all’organizzazione, alla gestione e al controllo di tutti gli adempimenti.
Può tuttavia essere necessario, per le ragioni più diverse, che la responsabilità venga delegata a una diversa persona.
In particolare, le caratteristiche di una delega di funzioni sono esplicitate nel decreto legislativo 81/2008, all’interno dell’art. 16 c. 1 lett. c).
Delega di funzioni: cosa dice la legge
Secondo l’articolo all’interno del D.Lgs citato, si prevede che la delega “attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”.
Perchè questo sia possibile, è necessario che la delega venga redatta in modo dettagliato, precisando esplicitamente le funzioni e i compiti di cui il delegato dovrà farsi carico (si rimanda per questo a Cass. 20/10/2000 n. 10752: “la delega deve indicare in modo specifico e analitico i poteri conferiti al delegato”).
Qualora la delega non precisi in modo chiaro le funzioni del delegato, questa è da considerarsi inefficace – è quindi impossibile prenderla in considerazione.
Una delega di questo tipo non assolve alla sua funzione: definire senza lasciare campo ai dubbi l’area di responsabilità delle persone coinvolte in materia di sicurezza sul lavoro.
Cosa si intende con “redazione dettagliata”? Una delega dovrà necessariamente indicare:
- I poteri effettivi conferiti a chi viene delegato
- Le modalità di esercizio di questi poteri
Ricordiamo che inadempienze da questo punto di vista possono ricadere nel contesto di una colpa organizzativa, come indicato dal D.Lgs. n. 231/2001.
Delega per sicurezza sul lavoro: a chi può essere fatta
Esistono inoltre alcune limitazioni nel delegare le responsabilità a un’altra persona.
Ricordiamo che, con una delega, il delegante si sgrava di una parte di responsabilità, purchè le funzioni siano effettive e reali, non simulate.
Inoltre, ovviamente la persona delegata non potrà essere una persona che:
- Gode di quelle stesse tutele.
- Non ha, all’interno dell’azienda, alcune funzione di controllo e gestione.
Non potrà quindi essere, per esempio, uno degli operai, ma si dovrà necessariamente ricorrere a un soggetto terzo.
Infine, ricordiamo un elemento fondamentale: ci sono alcuni obblighi indelegabili che il datore di lavoro non può cedere ad altri. Per esempio, la valutazione dei rischi e il conseguente completamento del documento (DVR) sono responsabilità del datore di lavoro.
