L’articolo 37 del Testo Unico specifica che il Datore di Lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, in particolare sui rischi generali e specifici a cui è esposto.
Che tipo di formazione erogare?
I contenuti minimi della formazione sono stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011.
Il corso a cui ciascun lavoratore partecipa, prevede una Formazione Generale e una Formazione Specifica.
La formazione Generale ha una durata di 4 ore ed è dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
La formazione Specifica ha una durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e del livello di rischio aziendale definito dal codice ATECO attribuito a ciascuna società.
La formazione deve essere aggiornata?
La normativa prevede un aggiornamento quinquennale di tale formazione con una durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio (basso, medio, alto), QUINDI INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI RISCHIO.
Cosa sarà indicato in attestato?
L’attestato di formazione generale e specifica riporterà il monte ore frequentato ed il relativo livello di rischio.
Tale specifica pare non essere obbligatoria per il rilascio degli attestati di aggiornamento.
Per tale ragione, per avere certezza che il lavoratore abbia ricevuto idonea formazione, la certificazione di aggiornamento deve essere accompagnata dall’attestato di formazione originario.