Avete già sentito parlare del rischio stress?
O meglio, dell’obbligo di valutazione del rischio stress correlato al lavoro?
Sappiate che la valutazione di questo rischio è un chiaro obbligo del datore di lavoro.
In che senso?
Nel senso che la “ormai nota” valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, descritta nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve essere integrata da una valutazione specifica che tenga appunto in considerazione tutti gli aspetti che possano determinare un rischio di stress per i lavoratori.
Perchè si deve valutare il rischio stress?
Lo stress, di per sè, non è una malattia professionale ma è una condizione, uno stato psico-fisico in cui ci si sente “sotto pressione”, si capisce di essere in una condizione non ottimale, in qualche modo alterata, da cui potrebbero quindi insorgere malattie o malesseri psicologici.
Ecco perchè il rischio stress deve essere valutato, perchè può avere effetti nocivi sulla salute dei lavoratori.
Ricordiamo che il Datore di Lavoro ha l’obbligo non solo morale di comportarsi come il buon padre di famiglia e di eliminare e ridurre i rischi sul lavoro.
La valutazione del rischio stress rientra a pieno titolo nell’insieme delle altre valutazione dei rischi (rischio chimico, rischio meccanico, postura, esposizione a vibrazioni, movimenti ripetitivi, movimentazione manuale dei carichi, rumore etc etc).
Quali aziende devono fare la valutazione del rischio stress?
Tutte, nessuna esclusa. È sufficiente la presenza di un solo lavoratore, o socio lavoratore per definire l’obbligo del datore di lavoro di procedere con la valutazione di tutti i rischi quindi anche il rischio stress.
Come si procede in concreto alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato?
Si analizzano dati oggettivi e dati soggettivi.
Nei primi rientrano informazioni quali: episodi di assenteismo, malattie non meglio definite, vertenze sindacali o tutto quanto possa far emergere il dubbio che le condizioni di lavoro non siano favorevoli.
Per quanto riguarda invece i dati soggettivi la forma piu’ efficace, senza che venga lesa la privacy, è quella di somministrare questionari in forma anonima ai lavoratori.
Niente di troppo invasivo, semplicemente si chiede la collaborazione ai dipendenti rispondo a domande su come reputano le condizioni di lavoro, se avvertono pressioni psicologiche, se ritengono che ci siano delle ingiustizie, se il clima non è meritocratico, se soffrono di disturbi fisici, digestivi ad esempio che possono essere correlati alle attività svolte e così via.
Una volta elaborati i dati si procede con la valutazione dei rischi e la redazione del documento specifico rischio stress che deve essere firmato come gli altri dal Datore di Lavoro, Rspp e Medico Competente se presente.
Se il rischio stress valutato risulta superiore al “basso” allora il Datore di Lavoro in primis (coadiuvato dal Medico Competente e dall’Rspp) deve attuare misure preventive affinchè in un tempo concordato, si riduca il rischio stress per i lavoratori.
Quali possono essere le misure attuative per ridurre il rischio stress per i lavoratori?
Tutte quelle che sono ritenute idonee e opportune per far rientrare nella soglia di “accettabile” il rischio stress. Possono essere correttivi sui carichi di lavoro, sulla durata o frequenza delle pause, sugli incarichi assegnati, sui tempi assegnati per lo svolgimento di attività etc etc..
Ci sono sanzioni se il datore di lavoro non possiede il documento di valutazione del rischio stress?
Come già descritto la valutazione di questo rischio specifico è un obbligo del datore di lavoro.
Pertanto il titolare di impresa deve essere in grado di dimostrare non solo di aver adempiuto a tale obbligo ma di avere in azienda il documento per essere mostrato agli organi di vigilanza in caso di controlli.
Sono infatti previste sanzioni sia per la mancata valutazione sia per non aver conservato in azienda la valutazione dei rischi.