Ricordiamo in breve i compiti principali del Preposto:
- sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone molto rischiose;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
Il nuovo decreto sottolinea ancor più le funzioni operative del preposto, vediamo quali:
- intervenire per modificare il comportamento non conforme del lavoratore, fornendo le indicazioni impartite dal datore di lavoro;
- Interrompere l’attività del lavoratore in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza;
- interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro le non conformità rilevate (VERA NOVITA’ DEL DECRETO).
In concreto, in quali casi deve essere individuato il preposto?
L’individuazione di uno o piu’ preposti sarà sempre a cura del Datore di Lavoro tenendo conto della natura dell’azienda, dei rischi presenti e dell’organizzazione della propria realtà aziendale.