Quando aggiornare il DVR

La valutazione rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo diversamente le misure tecniche per la riduzione degli infortuni, si rinnovano e si aggiornano ogni anno.
quando va aggiornato il dvr

Indice dei contenuti

DVR: ogni quanto va aggiornato? Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che, come indicato nell’art 28 del D.Lgs. 81/08, rappresenta una valutazione dei rischi in cui i lavoratori presso una determinata azienda o attività possono incorrere in sede di lavoro. La richiesta e presentazione del documento è un obbligo di legge indelegabile che deve essere assolto dal datore di lavoro.

Il DVR non presenta una struttura unica, ma può avere caratteristiche diverse a seconda del settore e delle peculiarità dell’attività che lo richiede di volta in volta.
Quel che è importante è che il DVR contenga una mappatura completa ed esaustiva dei rischi e che venga aggiornato con la giusta frequenza, o comunque ogni volta che si presenti una delle condizioni che ne richiedono l’aggiornamento o l’integrazione.

DVR: quando è obbligatorio? La redazione del DVR è obbligatoria per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente. Sono esonerati dalla stesura del DVR:

  • I liberi professionisti.
  • Le imprese individuali.
  • Le aziende con un solo socio lavoratore.
  • Le ditte familiari.

Aggiornamento del DVR: Perché aggiornare il DVR aziendale

Scadenza documento valutazione rischi: quando occorre procedere con una nuova valutazione DVR e perchè è importante aggiornare il DVR?
Tenere aggiornato il DVR è un elemento essenziale che concorre alla sicurezza all’interno di un’azienda. Prendere atto di quelli che possono essere gli eventuali fattori di rischio serve, prima che a evitare ammende e sanzioni, a rendersi conto dello stato di sicurezza nella propria attività e, quindi, anche lavorare in modo più consapevole e, soprattutto, sicuro.

Ricordiamo, infatti, che il DVR serve proprio per valutare eventuali rischi connessi all’utilizzo di determinati macchinari o allo svolgimento di determinate attività, in modo da prevenire il loro insorgere e proteggere la sicurezza e la salute dei dipendenti.

Aggiornamento DVR: figure coinvolte

Le figure coinvolte nell’aggiornamento del DVR sono le stesse che partecipano alla sua prima redazione.
Si parla quindi di:

  • Datore di lavoro, a cui spetta la presentazione del DVR e che a tale scopo si avvale della consulenza di professionisti.
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che ricopre due funzioni. Innanzitutto, supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR. In secondo luogo, lo aiuta ad attuare le misure di protezione e prevenzione previste per l’attività in seguito alla valutazione dei rischi.
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che deve essere consultato per la redazione della valutazione (così da scioglierne alcuni nodi di contenuti) e poi ricevere una copia del DVR.
  • Medico competente, qualora per l’attività in questione siano previsti anche protocolli di sorveglianza sanitaria. In questo caso il medico di competenza andrà a curare alcuni elementi specifici all’interno del DVR.

H2: Durata DVR e Aggiornamento Documento Valutazione Rischi

Aggiornamento DVR: quando farlo? Quando la Valutazione dei Rischi deve essere rielaborata?
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, secondo quanto riportato dall’Art. 29, D.Lgs. 81/08:

  • In occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro aziendale (traslochi, ristrutturazioni, nuove strumentazioni, etc). Insomma in presenza di modifiche che possono risultare significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
    In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
  • A seguito di infortuni significativi.
  • Cambiamento del datore di lavoro.
  • Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità a seguito di specifiche condizioni.

Questo vale anche per le aziende fino a dieci dipendenti, che fino al 2013 potevano sostituire il DVR con una semplice autocertificazione.

Aggiornamento DVR per modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro

In questo primo caso rientrano tutte quelle situazioni che, in diverso modo, portano a una modifica del modo in cui il lavoro viene organizzato e svolto all’interno dell’attività, con particolare attenzione ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che questo può comportare.

Questo si applica, per esempio, in caso di apertura di una sede distaccata o di trasferimento in nuova sede. In questo caso, trattandosi di una sede di lavoro diversa da quella che era stata precedentemente comunicata e valutata, è opportuno che il datore di lavoro richieda un aggiornamento del DVR sulla base delle nuove condizioni che si sono presentate.

Lo stesso avviene anche in caso di inserimenti di nuovi macchinari o strumentazioni. Sebbene non si tratti in questo caso di un cambiamento radicale come un trasferimento o l’apertura di una nuova sede, anche in questo caso si è davanti a situazioni che vanno a modificare il modo in cui il lavoro viene portato avanti e, quindi, anche i fattori di rischio a esso connessi.

Aggiornamento DVR dopo infortunio

Anche in assenza di trasferimenti, ristrutturazioni, nuove sedi o spostamenti di sede il DVR deve essere aggiornato in seguito a infortuni significativi.
Rientrano in questo ambito infortuni che riguardino:

  • Cadute in basso o dall’alto oltre una certa altezza.
  • Incidenti legati a incendi o scoppi.
  • Infortuni causati da mezzi di trasporto.
  • Infortuni causati da mezzi di sollevamento
  • Infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore.

In questo senso si fa anche riferimento alla situazione clinico-sanitaria del lavoratore a seguito dell’infortunio. Vengono considerati gravi infortuni che provocano fratture, lesioni agli occhi e perdita di conoscenza (anche di breve durata).

Inoltre, indipendentemente dalla dinamica dell’incidente o delle conseguenze a livello clinico-sanitario, vengono considerati significativi infortuni che si ripetono con una certa frequenza (pari o superiore a tre volte l’anno).

Aggiornamento DVR per cambio datore di lavoro

Non è necessario provvedere all’aggiornamento del DVR nel caso di cambiamento di nomine delle persone coinvolte nella sua redazione (medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Fa tuttavia eccezione il datore di lavoro. Mentre la modifica in organigramma di una delle figure aziendali per la sicurezza non richiede un aggiornamento del DVR, l’aggiornamento è obbligatorio in caso di cambiamento del datore di lavoro.

Aggiornamento DVR ogni tre anni

Consci del fatto che proporre l’aggiornamento del DVR annualmente sarebbe dispendioso e costoso, riteniamo opportuno, anche in assenza di variazioni aziendali, procedere con una revisione del documento valutazione rischi ogni tre anni, oltre i quali il Datore di Lavoro rischierebbe di incorrere in sanzioni da parte degli organi competenti.

Ricordiamo inoltre che, in questo modo, non si va solamente a evitare sanzioni o ammende, ma si ha a tutti gli effetti la possibilità di far effettuare da un professionista una valutazione dei rischi presso la propria attività, così da acquisirne maggiore consapevolezza.
L’aggiornamento tempestivo del DVR, quindi, deve essere inteso innanzitutto come occasione per rendere il proprio lavoro più sicuro e consapevole. Tale sicurezza viene poi certificata e garantita attraverso la redazione del DVR.
Si raccomanda quindi di mantenersi informati e procedere tempestivamente con i necessari aggiornamenti DVR.

DVR aggiornamento: La Data Certa DVR

Con “DVR data certa” si intende l’apposizione, tramite firma o invio tramite PEC, della data in cui il DVR viene certificato o rielaborato. Come previsto dall’art.28 comma 2, in caso di certificazione della data tramite firma sarà necessario che la data e la firma vengono apposte dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o dal Rappresentante dei Lavoratori.
L’inserimento della data è un importante elemento a tutela e ulteriore garanzia per il datore di lavoro, che in questo modo certifica di aver richiesto ed effettuato la Valutazione dei Rischi prima che si verifichino infortuni o altre situazioni di criticità in questo ambito.

Aggiornamento DVR e COVID. Rischio Coronavirus

A seguito del diffondersi dell’epidemia di COVID-19 non è necessario aggiornare il DVR. Viene però richiesto in determinate situazioni di procedere con una sua integrazione e una revisione del DVR.

Questo significa che il datore di lavoro deve provvedere ad adottare una serie di misure preventive volte a minimizzare e se possibile annullare le possibilità di trasmissione del virus all’interno dell’attività lavorativa. Non è però necessario procedere con l’aggiornamento ex novo della valutazione.
In questo risulta fondamentale il ruolo del medico competente, che dovrà consigliare e guidare il datore di lavoro perchè l’attività avvenga nel massimo rispetto delle norme di prevenzione e protezione.

Integrazione DVR COVID: chi deve farla?

Indicazioni in merito sono state fornite con il DPCM del 24 ottobre 2020.
È la stessa Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 a precisare che il virus SARS-CoV-2 deve essere inserito nell’Elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo. Di conseguenza, come anche indicato dall’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, il rischio legato al COVID-19 deve essere valutato anche in termini di sicurezza sul lavoro.

Le misure preventive in materia di COVID-19 devono essere adattate da tutte le aziende e le attività, e la loro verifica e attuazione spetta inderogabilmente al datore di lavoro.
Tuttavia, la presentazione dell’integrazione è resa obbligatoria specialmente in quei contesti in cui il contagio rappresenta un rischio professionale, cioè presenta una possibilità più alta che nel resto della popolazione.

Alcuni degli aspetti che devono essere presi in considerazione sono:

  • Modalità di ingresso dei lavoratori in azienda o nell’attività.
  • Modalità di accoglienza e ingresso dei fornitori o di personale esterno all’azienda.
  • Pulizia giornaliera e sanificazione ad hoc per COVID-19.
  • Organizzazione generale del lavoro.

Aggiornamento Documento Valutazione Rischi COVID: il documento INAIL

Al fine di garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori, si raccomanda di consultare il documento tecnico INAIL in cui vengono illustrate tutte le misure preventive consigliate.
In questo modo sarà possibile supportare l’integrazione del DVR con ulteriori azioni volte al proseguimento delle attività lavorative in totale sicurezza.

Aggiornamento valutazione dei rischi: credito imposta

Come previsto dall’art.120 del decreto Rilancio, è possibile usufruire di un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro in conformità con le norme di sanificazione COVID-19, all’organizzazione del lavoro e degli ambienti.

Viene perciò riconosciuto un credito d’imposta del 60 % sulle spese per investimenti di questo tipo sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000 euro.
Il credito può essere utilizzato per:

  • Acquisto di strumenti necessari allo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza.
  • Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
  • Acquisto di arredi conformi alle norme di sicurezza.

Scadenza DVR: Cosa succede se non aggiorno il DVR

Il mancato aggiornamento del DVR può portare a sanzioni pecuniarie di varia entità o a periodi di reclusione.

  • Ammenda fino a 2457,01€ in caso di adozione del DVR con valutazione incompleta dei rischi. Lo stesso vale nel caso in cui a mancare non siano state correttamente individuate mansioni che potrebbero esporre i lavoratori a rischi specifici.
  • Ammenda fino a 4511,96€ nel caso in cui nel DVR non siano stati inclusi elementi, tra cui il programma delle misure integrative, le misure di prevenzione e protezione previste e i ruoli previsti dall’organizzazione dell’azienda.
  • Arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a 7862,37€ in caso di omessa valutazione dei rischi o mancata compilazione del DVR.

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