Riforma dello sport: tutte le novità dal 1 luglio 2023

Dopo essere stata posticipata di qualche mese a seguito del Decreto Milleproroghe, la nuova riforma dello sport entrerà ufficialmente in vigore il 1 luglio di quest’anno.

Indice dei contenuti

I compensi sportivi per gli atleti dilettanti non saranno più concessi come lo erano in passato, in quanto le collaborazioni tra gli sportivi e le società potranno essere attuate solo in forma di:

  • Lavoro sportivo
  • Volontariato puro

Non è quindi più prevista la figura dell’amatore, e la riforma interesserà atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici.

Vediamo nel dettaglio che cosa differenzia il lavoratore dal volontario, e che cosa caratterizza il lavoratore.

Lavoratore sportivo: cosa si intende

Un lavoratore sportivo è considerato ogni tesserato che svolge attività sportiva a fronte di un corrispettivo. Tale attività dovrà rientrare tra le mansioni essenziali per lo svolgimento dell’attività sportiva stessa (a esclusione delle attività amministrativo-gestionali) e verrà esercitata senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

Non sono state incluse in questa delibera le ulteriori figure necessarie allo svolgimento delle attività sportive ma che non esercitino direttamente l’attività sportiva, come addetti alle pulizie, receptionist, custodi.

Inoltre, tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le regole del lavoro ordinario, cioè non sportivo.

Lavoro sportivo: quali tipologie sono previste

Il lavoro sportivo potrà assumere natura:

  • Subordinata, che sarà la scelta da preferire nel settore professionistico.
  • Autonoma (occasionale o partita IVA).
  • Di co.co.co, cioè la regola nel settore dilettantistico (entro le 18 ore settimanali).


Il tutto, con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre le società sportive professionistiche e dilettantistiche potranno stipulare contratti d’apprendistato per la formazione dei giovani atleti (fino ai 23 anni).

Le associazioni sportive sono tenute ad adempiere all’obbligo di comunicare la stipula di contratti di lavoro subordinato o autonomo coordinato e continuativo, ai centri per l’impiego. Tuttavia, tale obbligo può essere soddisfatto attraverso una comunicazione al registro telematico delle attività sportive dilettantistiche, fornendo tutti i dati necessari per l’identificazione del rapporto di lavoro sportivo.

Lavoratori sportivi: quali regole per la sicurezza

La sicurezza e la salute dei lavoratori sportivi saranno disciplinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica competente per lo sport.

Ecco le principali novità:

  • Si prevede la possibilità (non più l’obbligo) di istituire una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, in linea con l’articolo 41 del D.Lgs 81/2008, eliminando il riferimento alla prestazione non occasionale e stabilendo i tempi per le rivalutazioni diagnostiche e cliniche.
  • L’accertamento dell’idoneità psicofisica del lavoratore sarà definito dallo stesso DPCM che prevede le modalità di valutazione medica dei lavoratori sportivi.
  • Il medico dello sport certifica l’idoneità psicofisica del lavoratore, mentre il medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 monitora la salute dei lavoratori in relazione al contesto di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità dell’attività lavorativa. Il lavoro sportivo, sia subordinato che autonomo, sia professionale che amatoriale è coperto dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  • Come già citato, è necessario assicurare la responsabilità civile anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).

Lavoro sportivo: tassazione prevista

Per quanto riguarda la contribuzione INPS, gli atleti dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome sono soggetti a un’aliquota contributiva del 25%, con aliquote aggiuntive previste per la Gestione Separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione e altro.

Tuttavia, la norma prevede anche una riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027 e l’applicazione dei contributi solo sulla parte eccedente i 5.000 euro di compenso.

Per quanto riguarda la tassazione fiscale degli sportivi dilettanti, è stata introdotta una franchigia fiscale annua di 15.000 euro (prima era di 10mila), ovvero l’imposizione fiscale si applicherà solo sulla parte eccedente tale importo.

La stessa franchigia si applica anche agli atleti sotto i 23 anni nello sport professionistico di squadra e alle società con fatturato inferiore a 5 milioni di euro. Inoltre, gli importi erogati come premio per i risultati sportivi non sono considerati reddito imponibile.

Volontario sportivo: responsabilità e diritti

Per quanto riguarda invece il volontariato sportivo, viene precisato che:

  • Dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.
  • Non potrà ricevere alcun tipo di remunerazione. Tuttavia, potranno essergli rimborsati le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza.

Occorre prestare attenzione al fatto che si tratta, appunto, di rimborsi, e che in quanto tali non concorreranno a formare reddito ai fini fiscali.

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